Doccia fredda dal giudice sportivo per la Sanremese. Coppa Italia persa a tavolino

Nel match di andata di semifinale di copppa con la Folgore Caratese impiegato Alex Gagliardini che doveva scontare un turno di squalifica

Doccia fredda dal giudice sportivo per la Sanremese. Coppa Italia persa a tavolino
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Uscita vittoriosa sul proprio campo per 1-0 nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia di Serie, la Sanremese è stata "sconfitta" dalla Folgore Caratese davanti al giudice sportivo che ha assegnato ai brianzoli la vittoria a tavolino per 3-0. Questo per aveer impiegato il giocatore Gagliardini nonostante dovesse ancora scontare un turno di squalifica rimediato quando giocava in un'altra, l'Aquila Calcio

Sconfitta 3-0 a tavolino. Ora serve impresa impossibile in trasferta per passare il turno

"Dopo una settimana di attesa, e dopo il rinvio della gara di ritorno, inizialmente in programma mercoledì 12 febbraio, il Giudice Sportivo oggi si è espresso sulla gara di andata dando ragione alla Folgore Caratese e assegnando ai brianzoli il 3-0 a tavolino. Si riporta qui di seguito il testo del comunicato pubblicato sul sito della LND". Lo annuncia la Sanremese calcio, che anticipa di "aver  già dato mandato ai propri legali di presentare ricorso".In caso contrario servirà un'impresa impossibile (vittoria per 4-0 sul campo della Folgore) nella partita di ritorno.

Il comunicato del Giudice sportivo

“In relazione al reclamo presentato dalla US Folgore Caratese al termine della partita disputata in casa della Sanremese e valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia per la posizione irregolare del giocatore ligure Alex Gagliardini, il Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti riporta quanto segue:

– rilevato che al calciatore GAGLIARDINI ALEX, all’epoca tesserato per l’AQUILA CALCIO 1927 SRL, è stata comminata all’esito della gara della Coppa Italia LND, AVEZZANO CALCIO ARL – AQUILA CALCIO 1927 SRL del 28 agosto 2016, la squalifica per una gara per recidiva in ammonizione di cui al C.U. n. 8 del 2 settembre 2016, emesso dal Dipartimento Interregionale – LND;
– rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nella Coppa Italia LND 2016/17, non avendo il l’AQUILA CALCIO 1927 SRL, guadagnato l’accesso alle fasi successive del torneo, né tantomeno nella successiva stagione sportiva 2017/18 in cui il calciatore risultava tesserato dapprima per lo C.S. SCANDICCI 1908 e successivamente per l’AQUILA CALCIO 1927 SRL, ma non prendeva parte a nessuna gara di Coppa Italia LND, poiché entrambi i sodalizi, nel momento in cui tesseravano il calciatore risultavano già eliminati dalla competizione;
– rilevato che nella stagione sportiva 2018/2019 il calciatore GAGLIARDINI ALEX risultava tesserato per la U.S.D. FOLLONICA GAVORRANO con cui prendeva parte a tutte e 3 le gare disputate dal sodalizio nella Coppa Italia LND 2018/2019, mentre il successivo trasferimento al A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI avveniva quando la società era già stata eliminata dalla medesima competizione;
– rilevato che la medesima squalifica non è stata scontata nemmeno nella presente stagione sportiva, avendo il calciatore GAGLIARDINI ALEX preso parte a tutte le gare di Coppa Italia LND 2019/20 disputate S.S.D. SANREMESE CALCIO, inclusa quella in epigrafe, alla quale il medesimo, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 4, e 22, comma 6, del Codice di
Giustizia Sportiva, non aveva titolo a partecipare;

Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla S.S.D. SANREMESE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3″.

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