Imperia: l'ex candidato sindaco Carpi perde la guerra contro Casano e Scajola

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Imperia: l'ex candidato sindaco Carpi perde la guerra contro Casano e Scajola
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La II Sezione del Tar della Liguria ha dichiarato "irricevibile" il ricorso presentato da Carlo Carpi, candidato sindaco alle comunali del 2018 a Imperia, che aveva chiesto l'annullamento della elezioni del sindaco e del Consiglio comunale di Imperia, del 10 giungo 2018. In particolare aveva chiamato a giudizio la Prefettura di Imperia, contestando l'approvazione della candidatura a sindaco di Alessandro Casano per la lista "Alternativa indipendente" e l'approvazione della candidatura a sindaco di Claudio Scajola per le liste "Area Aperta", "Imperia Insieme", "Obiettivo Imperia" e "Popolo della famiglia".

Ieri c'è stata la discussione e oggi il Collegio ha dichiarato il ricorso "irricevibile per tardività, è palesemente inammissibile. Difatti, esso è stato depositato oltre trenta giorni dalla proclamazione degli eletti da parte dell'Ufficio centrale elettorale. Il giudice, inoltre, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in 1.000 euro, a favore del Ministero dell'Interno e in 2.000 euro nei confronti di Alessandro Casano.

Le contestazioni di Carpi

A Scajola, in particolare, veniva contestato di aver presentato unicamente il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di Imperia, ma non quella del godimento dei diritti politici dei candidati. Casano, invece, avrebbe depositato "materiale assolutamente non idoneo" al momento della candidatura. "In particolar modo - è scritto nella sentenza - al posto dell'atto principale veniva presentato un "modello base", in sostituzione dell'atto separato un "modello integrativo di presentazione della lista dei candidati e della collegata candidatura a Sindaco delle Elezioni comunali", senza che in esso fossero indicati i candidati alla carica di Sindaco, a quella di Consigliere Comunale, la data e il luogo delle elezioni oltre al simbolo della lista che risulta nell'originale essere una adesivo.

Le firme raccolte dalla lista "Alternativa Indipendente" non sembrano in alcun modo rispettare i criteri dell'autentica: ventuno fogli singoli formato A4 riportano delle griglie anonime completate da nominativi accompagnati nella maggioranza dei casi dalla dicitura "conoscenza personale" e pinzati tra di essi con un'unica autentica finale nella persona del Dott. Alessandro Casano, già Consigliere Comunale di Imperia, di 288 firme.

La decisione del giudice

"Il collegio può prescindere – ex art. 49 comma 2 c.p.a. - dall’ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato Claudio Scajola, sindaco eletto, in quanto il ricorso, oltre che irricevibile per tardività, è palesemente inammissibile - è scritto nella sentenza  -. Difatti, esso è stato depositato oltre trenta giorni dalla proclamazione degli eletti da parte dell’Ufficio centrale elettorale, avvenuta in data 26.6.2018 (doc. 5 delle produzioni 20.2.2019 della Prefettura di Imperia), in violazione del termine di cui all’art. 130 comma 1 lett. a) del c.p.a.".

"In ogni caso, il ricorso si appalesa anche inammissibile per omessa notifica al comune di Imperia, cioè “all’ente della cui elezione si tratta” - e dunque litisconsorte necessario - in violazione dell’art. 130 comma 3 lett. a) del c.p.a.. Difatti, la notifica alla commissione elettorale – organo straordinario e temporaneo del Ministero dell’Interno, che si dissolve con la proclamazione dell'esito delle elezioni, e dunque non può considerarsi legittimato passivo nel procedimento contro la proclamazione degli eletti (cfr. Cons. di St., V, 19.6.2009, n. 4051) – seppure effettuata presso la casa comunale, non equivale certo ad una valida notifica al distinto ente comunale, della cui elezione si tratta".

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