Saldi invernali: i consigli della Guardia di Finanza, occhio alle fregature

Saldi invernali: i consigli della Guardia di Finanza, occhio alle fregature
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Saldi invernali: i consigli della Guardia di Finanza

"Nel periodo dei saldi invernali occorre prestare molta attenzione alle reali opportunità di risparmio, fare una valutazione del rapporto qualità prezzo e ricordare sempre che la riduzione dei prezzi non comporta una diminuzione di diritti di chi compra". Con queste parole si apre l'intervento della Guardia di Finanza, pubblicato sul suo sito istituzionale, in occasione dell'apertura della stagione dei saldi in quasi tutta Italia (leggi QUI). Seguendo alcune semplici regole, elencate sempre sul sito della GdF si potrà evitare di avere brutte sorprese. Sicuramente sarà utile fare un giro qualche giorno prima della data prevista per l’inizio dei saldi per essere sicuri che la merce che si troverà in negozio sia veramente quella di stagione e non un avanzo di magazzino. La legge prevede che i saldi non riguardino tutti i prodotti, ma solo quelli di carattere stagionale e quelli suscettibili di notevole deprezzamento se venduti durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, in quanto fortemente legati alla moda.

I prezzi

Lo sconto deve essere espresso in percentuale e sul cartellino deve essere indicato anche il prezzo normale di vendita (art. 15 D.lgs 114/98). I prodotti in saldo dovrebbero comunque essere ben separati da quelli non scontati al fine di evitare la possibile confusione tra prodotti in sconto e prodotti a prezzo pieno. Il venditore è tenuto ad applicare lo sconto dichiarato; se alla cassa viene praticato un prezzo o uno sconto diverso da quello indicato, sarà bene comunicarlo al negoziante e non esitare, in caso di difficoltà, a contattare l’ufficio di Polizia Annonaria del Comune. I negozianti convenzionati con una carta di credito sono tenuti ad accertarla anche nel periodo dei saldi. Se si rifiutano di permettere il pagamento con la carta o richiedono per l’utilizzo un prezzo più elevato, sarà bene rappresentarlo alla società che ha emesso la carta.

Prove e cambi

Consentire la prova dei capi non è un obbligo, ma è rimesso alla discrezionalità del negoziante. Quando è possibile, sempre meglio provare l’articolo scelto, ricordando che, in assenza di difetti, la possibilità di cambiare il capo o il prodotto non è imposta dalla legge, né durante i saldi né durante le vendite normali, ma è anch’essa rimessa alla discrezionalità del commerciante. Se si è incerti sull’acquisto sarà utile chiedere al negoziante se è possibile effettuare un cambio e il limite di tempo per farlo.

Garanzie

Conservate sempre lo scontrino, perché se un difetto si palesa dopo l’acquisto, anche nel periodo dei saldi la legge garantisce all’acquirente il diritto di cambiare la merce difettosa. Il d.lgs 24/2002 (rientrato nel Codice del Consumo) ha infatti introdotto nel Libro IV del Codice Civile (delle obbligazioni) dei nuovi articoli (da 1519-bis a 1519-nonies), in base ai quali ogni bene acquistato da un consumatore per uso proprio e della propria famiglia, gode di una garanzia piena ed assoluta di due anni, e di almeno un anno quando si tratta di un bene usato.Obbligato per legge a fornire questa garanzia è il venditore. Il negoziante è quindi obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Se non è possibile la sostituzione, il cliente avrà diritto di scegliere se richiedere la riparazione del bene senza alcuna spesa accessoria, una riduzione proporzionale del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto. Ovviamente il rimedio scelto non deve essere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore (art. 1519-quater). In base all’art. 1519-sexsies del Codice Civile la garanzia si può far valere entro due anni dall’acquisto, occorre quindi non solo conservare gli scontrini ma anche prestare attenzione a quelli di carta chimica, che sbiadiscono dopo qualche mese, eventualmente fotocopiandoli per poterli esibire al momento opportuno. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art. 1519–ter c.c.), ovvero beni conformi alle descrizioni fatte ed utilizzabili per gli scopi dichiarati, in caso contrario si potrà chiedere il rimborso della spesa sostenuta. Anche la pubblicità è considerata una dichiarazione efficace ai sensi di questa normativa, e quindi anche una promessa fatta attraverso la pubblicità e non corrispondente alla realtà, potrà essere fonte di problemi per i venditori.

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